DIRETTIVA (UE) 2023/1791 SULL’EFFICIENZA ENERGETICA: PUBBLICATA LA BOZZA DI DECRETO

DIRETTIVA (UE) 2023/1791 SULL’EFFICIENZA ENERGETICA: PUBBLICATA LA BOZZA DI DECRETO

È stata recentemente pubblicata una bozza di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica, che andrà a sostituire e aggiornare le disposizioni attualmente in vigore nel D.Lgs 102/2014.

Il decreto è attualmente una bozza in fase di consultazione. Le disposizioni potranno subire modifiche prima della pubblicazione ufficiale.
Tuttavia, il testo fornisce già un quadro chiaro della direzione verso cui si muoverà la normativa nazionale, con l’obiettivo di:

  • Potenziare l’efficienza energetica delle imprese;
  • Promuovere la diffusione dei sistemi di gestione dell’energia;
  • Integrare le diagnosi energetiche in un approccio più strutturato e continuo, anche in relazione agli obblighi di comunicazione verso l’esterno.


Chi sono i soggetti obbligati?

Gli obblighi dipendono dai consumi medi annui di energia finale.

Le Imprese con consumo medio annuo di energia finale superiore a 85 TJ dovranno:

  • Adottare e mantenere un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 e certificato da un organismo indipendente;
  • Includere nel sistema un’analisi energetica redatta in conformità all’allegato III del decreto;
  • Ottenere la certificazione entro l’11 ottobre 2027.


Le imprese con consumo medio annuo di energia finale compreso tra 10 TJ e 85 TJ dovranno:

  • Effettuare una diagnosi energetica ogni 4 anni, redatta in conformità all’allegato III del decreto;
  • La diagnosi energetica in corso di validità sarà richiesta a partire l’11 ottobre 2026, le attuali diagnosi redatte ai sensi del D.Lgs. 102/2014 rimangono valide fino a scadenza.


Non sono previste distinzioni tra grande impresa, PMI e/o impresa energivora, gli obblighi sono calcolati sulla base dei consumi dell’impresa, a prescindere dalla dimensione.

Le imprese già dotate di un sistema di gestione ambientale certificato potranno essere esentate dagli obblighi di diagnosi o di adozione del sistema di gestione dell’energia, purché sia presente un’analisi energetica conforme all’allegato III del decreto.

Quali sono i criteri e le modalità di definizione dei soggetti obbligati?

I consumi medi devono essere riferiti ai 3 anni precedenti e devono considerare tutti i vettori energetici e fare riferimento al consumo di energia finale, come da tabella sottostante:

Nel caso di imprese multisito, viene confermata la possibilità di effettuare la clusterizzazione dei siti soggetti all’obbligo, come attualmente previsto con il D.Lgs. 102/14.

Tutte le imprese soggette agli obblighi dovranno:

  • Elaborare un piano d’azione per realizzare gli interventi di efficienza individuati;
  • Pubblicare i risultati e lo stato di avanzamento nel bilancio di sostenibilità o in altra relazione annuale;
  • Trasmettere le diagnosi e i piani tramite un portale ENEA dedicato.


Piano d’azione e trasparenza

Tutte le imprese soggette agli obblighi dovranno:

  • Elaborare un piano d’azione per realizzare gli interventi di efficienza individuati nella diagnosi energetica o dalle diagnosi energetiche;
  • Pubblicare i risultati e lo stato di avanzamento del piano di azione nel bilancio di sostenibilità o in altra relazione annuale;
  • Trasmettere ad ENEA la documentazione relativa alla diagnosi energetiche o all’analisi energetica ed ai piani di azione;
  • Viene confermato l’obbligo di comunicazione risparmi ad ENEA entro il 31 marzo.


Sono previste nuove linee guida ENEA?

ENEA definirà apposite linee guida per l’applicazione dei requisiti (in particolare per sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche, clusterizzazione, esenzioni per sistemi di gestione ambientale) che saranno approvate dal MASE entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Quali sanzioni sono previste?

Sono previste le seguenti sanzioni:

  • Assenza di certificazione del sistema di gestione dell’energia o diagnosi energetica: sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.
  • Diagnosi energetica o analisi energetica non conforme ai requisiti del decreto: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.


Quali sono i tempi da considerare per adeguarsi?

Un progetto di implementazione e certificazione di un sistema di gestione dell’energia mediamente ha una durata compresa tra i 9 ed i 18 mesi, all’interno di questo periodo sono compresi sia i tempi interni all’azienda per strutturare i processi e le attività, sia i tempi tecnici dell’organismo di certificazione per effettuare le verifiche ispettive.

Punti di attenzione per le imprese

Sulla base di quanto indicato, se la vostra impresa già supera la soglia di consumo di 85 tj, a prescindere dal numero di siti, è importante iniziare a ragionare sull’applicazione dei futuri obblighi legislativi, così da ridurre il rischio di ritardi nel processo di certificazione e di conseguenza il rischio di sanzioni che possono arrivare fino a 40.000 €.