
26 Giu UE, concordato al 32,5 percento l’obiettivo sull’efficienza energetica
L’obiettivo dell’accordo è di ridurre i consumi del 32,5% entro il 2030; è stata inoltre prevista una clausola di revisione al rialzo entro il 2023. Il testo della direttiva dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio e, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione, gli Stati membri avranno diciotto mesi di tempo per recepire le sue disposizioni.
I tre obiettivi al 2030 sono dunque questi: riduzione del 40% delle emissioni di gas a effetto serra; 32% di energie da fonti rinnovabili nel mix energetico UE e 32,5% di risparmio energetico.
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea apprendiamo invece dell’approvazione di tre provvedimenti.
La Direttiva 2018/884 interviene sulla prestazione energetica nell’edilizia. Ogni Stato membro deve stabilire una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
Il Regolamento 2018/842 è relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 nei settori non coperti dall’ETS. Per centrare l’obiettivo della Ue di ridurre al 2030 le proprie emissioni di gas a effetto serra del 30% rispetto al 2005 nei settori agricoltura, trasporti, edilizia e rifiuti, si sono individuati gli obblighi per i singoli Sati membri
Il Regolamento 2018/841 stabilisce gli impegni degli Stati membri per il settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2030. Il regolamento stabilisce inoltre le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore LULUCF e le norme per il controllo dell’adempimento di tali impegni da parte degli Stati membri.