Rimborso addizionale provinciale, nessuna apertura a rimborsi automatici

Rimborso addizionale provinciale, nessuna apertura a rimborsi automatici

La vicenda del rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica è ritornata di attualità  settimana scorsa in seguito alla risposta data ad una interrogazione presentata presso la Commissione Finanza della Camera dei Deputati. Sembra sfumare definitivamente la possibilità  di ricevere rimborsi automatici, come chiesto da alcune associazioni di categoria, l’unica strada percorribile è dunque quella per via giudiziaria.

Ripercorriamo i passaggi più salienti della risposta. “L’addizionale di energia elettrica prevista all’articolo 6 del decreto-legge del 28 novembre 1988, n. 511 era applicata relativamente ai primi 200.000 kWh di consumo elettrico mensili ed è stata poi abrogata nel 2012. Il tributo è stato successivamente sostituito da un aumento di accisa.

Peraltro, dal fatto che le modifiche alla legislazione nazionale sono state apportate «a gettito invariato», si evince che la contestazione non riguardava l’entità  del prelievo sull’energia elettrica, ma il titolo in base al quale tale prelievo era dovuto. Da un punto di vista di equità  sostanziale, dunque, si osserva che l’abrogazione dell’addizionale non ha comportato variazioni dell’importo dovuto dal consumatore finale.

Nelle ipotesi di rimborso di imposta illegittimamente riscossa in violazione del diritto dell’UE, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, rileva la situazione economica effettiva e non la situazione formalistica. Il che comporta che, per giurisprudenza consolidata, i rimborsi possano essere legittimamente denegati quando costituiscono un indebito arricchimento di chi li richiede.

L’accertamento in giudizio del caso concreto pare peraltro ineludibile nel momento in cui deve essere verificato se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto”.