27 Apr Riforma dei TEE condivisa dall’Autorità
E’ disponibile la Memoria 165/2021/I/eel dell’Autorità in materia di certificati bianchi. Innanzitutto, l’Arera dà atto delle criticità che sta attraversando tale meccanismo, sostanzialmente dovute al rilevante e perdurante squilibrio tra la domanda (rappresentata dagli obblighi di risparmio energetico a carico delle imprese distributrici) e l’offerta (rappresentata dagli interventi di efficientamento energetico). Difficoltà che non sono state mitigate dalla flessibilità introdotta dai TEE virtuali. I prezzi registrati sul mercato, già strutturalmente elevati e ancorati al contributo tariffario massimo riconosciuto ai distributori, hanno cosଠraggiunto, negli ultimi mesi, valori ancora più elevati (fino a 300 ‚¬/TEE), comportando, tra l’altro, un disavanzo in capo ai medesimi distributori.
L’Autorità condivide gli interventi prospettati nelle recenti proposte di revisione del meccanismo e formula poi alcune proposte.
Con riferimento al sistema di aste al ribasso, l’Autorità ritiene auspicabile che il valore economico posto a base d’asta non tenga conto del contributo tariffario vigente al momento dell’emissione dello stesso bando d’asta e potrebbe valutarsi l’estensione del sistema ad ambiti diversi come servizio idrico e illuminazione pubblica.
Sul versante corrispettivi, ritiene opportuno “che non sia previsto un valore minimo di riconoscimento del contributo tariffario spettante ai distributori, poichà©, nel caso vi sia un eccesso di offerta e i prezzi di scambio dei TEE fossero inferiori a tale valore minimo, questo potrebbe comportare remunerazioni per i distributori soggetti agli obblighi immotivatamente superiori ai costi di acquisto dei TEE, con conseguenti maggiori costi in capo alla collettività .
Con riferimento all’utilizzo dei TEE virtuali, l’Autorità auspica che sia esplicitamente quantificato il valore unitario minimo per la loro emissione (definito pari alla differenza tra 260 ‚¬ e il valore del contributo tariffario dell’anno d’obbligo e, comunque, non superiore a 15 ‚¬/TEE, senza precisare un valore minimo), al fine di evitare che i distributori possano ricorrervi a titolo gratuito (o sostenendo costi irrisori) anche per quantitativi non trascurabili. Ciò non sembra rispondere all’originaria ratio legis ma comporterebbe, invece, il sostanziale venir meno del meccanismo dei TEE, vanificando in tal modo i relativi obiettivi di risparmio energetico. Per esempio, si valuta che tale valore minimo possa essere posto pari a 10 ‚¬/TEE, corrispondenti al valore minimo che i TEE virtuali hanno assunto per effetto dell’originaria formulazione del decreto vigente”.