16 Mar Rendicontazione risparmi di energia entro fine marzo
Non è stato disposto alcun rinvio (salvo novità dell’ultima ora) dell’obbligo di comunicare i risparmi di energia entro il 31 marzo.
Parliamo dell’adempimento previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.Lgs. 102/14, secondo il quale “i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonchà© dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo”.
Da tale articolo si evince l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente; i soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, a cui si aggiungono gli enti pubblici ricadenti nelle condizioni succitate.
A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.