Rapporti tra crediti Superbonus e debito pubblico

Rapporti tra crediti Superbonus e debito pubblico

Eurostat ha pubblicato il parere richiesto da Istat sulla registrazione nei conti nazionali di due provvedimenti di agevolazione per famiglie e imprese (link). I provvedimenti sono il “bonus 110%” e il credito di imposta connesso al cosiddetto “Piano transizione 4.0”.

Per quanto riguarda il bonus 110% è stato riconosciuto, “in virtù della trasferibilità  del credito fiscale, che le regole attuali del SEC 2010 e dell’MGDD non prevedono dei criteri precisi su questi aspetti che permettano di definire con chiarezza se la misura sia “non-payable” (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell’anno) o “payable” (come spesa per l’intero importo del credito concesso). Eurostat intende chiarire questi aspetti attraverso una guida metodologica in attesa della pubblicazione della versione aggiornata dell’MGDD. Nel frattempo la misura continuerà  a essere registrata nei conti nazionali come “non-payable”. Relativamente al credito imposta connesso al Piano di transizione 4.0, Eurostat ha confermato l’interpretazione dell’Istat secondo cui la misura, per le caratteristiche che la contraddistinguono, ha natura “payable”.

Soddisfatta si è detta Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili). “secondo una interpretazione – oggi smontata dalla stessa Eurostat – qualsiasi cessione dei crediti al sistema bancario avrebbe determinato l’obbligo di contabilizzare l’intero bonus fiscale nell’anno in cui gli interventi erano realizzati, indipendentemente dalla durata della fruizione (5 o 10 anni), con la conseguente insostenibilità  del debito pubblico. Nel caso dei crediti da Superbonus 110%, in attesa di un’analisi più approfondita, da parte di Eurostat, questi appaiono limitati all’importo del debito fiscale dei fruitori, quindi non sono interamente “payable” (pagabili).

Per questo, la loro registrazione nel debito pubblico può avvenire, proporzionalmente, in ciascun anno di fruizione, anche nel caso in cui il credito sia ceduto a fornitori o istituzioni finanziarie.

Nel frattempo, quindi, la misura continuerà  ad essere registrata nei conti nazionali proporzionalmente agli anni di fruizione dei crediti di imposta”.