Più chiarezza sui requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Più chiarezza sui requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 ha adottato i «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»

Già  l’articolo 184-bis del d. lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anzichà© rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: a) «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»; b) «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà  utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»; c) «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»; d) «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà  a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».

Il Regolamento n. 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuo andrà  considerato sottoprodotto o meno dipenderà , dunque, esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge sopra richiamate. Il Decreto in oggetto è stato invece pensato dall’Amministrazione, in attuazione dell’art. 184-bis, comma 2, come strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, altre Amministrazioni, organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anzichà© come rifiuto. La sua finalità  non è, dunque, quella di irrigidire la normativa sostanziale del settore, quanto, piuttosto, quella di consentire una più sicura applicazione di quella vigente.

Il Ministero ha quindi pensato di predisporre alcuni chiarimenti sull’applicazione di questo decreto visti i molteplici quesiti pervenuti.

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