Per la nomina dell’energy manager c’è tempo sino al 30 aprile prossimo e potrà  essere fatta solo attraverso la piattaforma web NEMO

Per la nomina dell’energy manager c’è tempo sino al 30 aprile prossimo e potrà  essere fatta solo attraverso la piattaforma web NEMO

  • Soggetti obbligati

Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 sono obbligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio; i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. Sono soggetti obbligati tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità  giuridica. Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società  controllanti o controllate.

  • Modalità  e tempistiche

Soggetti obbligati: 30 aprile di ogni anno. I consumi di riferimento per il calcolo delle soglie sono quelli dell’anno antecedente l’anno della nomina. Soggetti che procedono volontariamente alla nomina: i soggetti non sottoposti all’obbligo possono nominare il Responsabile in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo del 30 aprile per le nomine degli anni successivi. La FIRE ha predisposto una piattaforma web per l’inserimento delle nomine e dei consumi che sarà , dal 2016, l’unico canale per l’invio della nomina. 

  • Pubblicazione dati

La FIRE provvede con cadenza annuale alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato la nomina e che abbiano acconsentito alla pubblicazione dei propri dati. Dal 2014 vengono pubblicati due distinti elenchi (o “libri”), uno per i soggetti obbligati e uno per i soggetti volontari.