01 Mar Nomina Energy Manager 2017
Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni – operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti – sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager), qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:
- Settore industriale: 10.000 tep anno;
- Settore civile e trasporti: 1.000 tep anno.
Questa valutazione dei consumi va riferita all’energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione e climatizzazione), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.
All’art. 19 comma 3 della Legge 10/91 si definiscono le specifiche competenze degli Energy manager, ovvero: “l’individuazione delle azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, la predisposizione di bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali”.
Dal 2016, la nomina potrà avvenire solo attraverso la piattaforma on-line creata dal FIRE all’indirizzo https://nemo.fire-italia.org .
All’art. 19 comma 3 della Legge 10/91 si definiscono le specifiche competenze degli Energy manager, ovvero: “l’individuazione delle azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, la predisposizione di bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali”.
L’Energy manager può essere nominato internamente all’azienda o esternamente (ESCo, Energy manager certificato).
L’Energy manager deve essere nominato ogni anno entro il 30 aprile.