Modalità  di nomina e plus della figura professionale dell’Energy Manager

Modalità  di nomina e plus della figura professionale dell’Energy Manager

Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91, tutti i consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni – operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti – sono obbligati, entro il 30 aprile di ogni anno, ad effettuare la nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager), scegliendolo internamente all’azienda o esternamente, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:

  • Settore industriale: 10.000 TEP/anno;
  • Settore civile, terziario e trasporti: 1.000 TEP/anno.

Tale scadenza è valida anche per i soggetti che hanno scelto volontariamente di procedere con la nomina, qualora non si tratti della prima.

La valutazione dei consumi va riferita all’energia consumata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione e climatizzazione), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.

All’art. 19 comma 3 della Legge 10/91 si definiscono le specifiche competenze degli Energy manager, ovvero: “l’individuazione delle azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, la predisposizione di bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali”.

L’Energy Manager è una figura professionale che gestisce l’uso dell’energia in modo efficiente coniugando conoscenza nel campo energetico con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione. Le competenze di un Energy Manager tendono a svilupparsi oltre i compiti assegnati dalla legge: scopri insieme a noi quali superpoteri servono per essere un Energy Manager!