11 Ott LIMITI PER LA CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATA A GAS
Firmato il decreto che definisce limiti temporali e riduzione temperature per gli ambienti riscaldati.
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati. Le nuove norme verranno applicate per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. Come sottolinea il Mite in una nota, il periodo di accensione degli impianti verrà ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 verrà accorciato di 15 giorni. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. I valori di temperatura dell’aria saranno ridotti di 1° C. Sono previste delle esenzioni: le misure non si applicheranno agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.