17 Mar La mancata nomina dell’Energy Manager è sanzionata
Dell’obbligo di effettuare la nomina dell’energy manager entro fine aprile abbiamo già dato notizia. Ricordiamo che tale obbligo riguarda i soggetti che operano nel settore industriale con consumi di energia superiori a 10.000 tep e quelli operanti ne settori civile, terziario e dei trasporti con consumi di energia superiore a 1.000 tep (i consumi si riferiscono all’anno 2019).
Precisiamo che la mancata nomina viene sanzionata ed è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
Non sono previste sanzioni invece in merito all’errata compilazione del modulo di nomina, l’importante è inviare la nomina rispettando le scadenze e compilando il modulo predisposto in tutti i suoi campi. Ovviamente è fatto salvo il caso di dichiarazioni false o mendaci. Nel caso in cui il nominante si accorga di un errore può accedere al portale con le proprie credenziali e rettificare il dato; in tal caso la nomina verrà sottoposta ad una ri-approvazione. Ai fini del rispetto della tempistica del 30 aprile fa comunque fede l’invio della prima nomina (non quella dell’eventuale rettifica).