
27 Feb Imprese energivore, entro il 31 marzo vanno rendicontati i risparmi energetici conseguiti
Il prossimo 31 marzo scadrà il termine previsto dell’articolo 7 comma 8 del Dlgs 102 secondo il quale: “I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente articolo”.
Da tale articolo si evince pertanto l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente; i soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del d.lgs. 102/2014 e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.
Per tale adempimento l’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica aveva predisposto già per l’anno scorso una pagina informativa.