Impianti biogas, approvata la normativa nazionale per consentire l’utilizzo di alcuni prodotti

Impianti biogas, approvata la normativa nazionale per consentire l’utilizzo di alcuni prodotti

La legge che ha convertito il dl “Cura Italia” ha adottato alcune disposizioni valevoli a livello nazionale per l’utilizzo di determinati prodotti negli impianti di digestione anaerobica, una materia nelle quale erano già  intervenute in precedenza alcune Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto).

In base alle nuove disposizioni, al fine di garantire la più ampia operatività  delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi della normativa vigente per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. I predetti enti sono quindi chiamati a definire le disposizioni temporanee e le modalità  di attuazione. Il gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità  sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità  sanitaria competente, per la durata dell’emergenza è consentito poi agli imprenditori agricoli “l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonchà© l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno”.