05 Mag Impianti biogas, approvata la normativa nazionale per consentire l’utilizzo di alcuni prodotti
La legge che ha convertito il dl “Cura Italia” ha adottato alcune disposizioni valevoli a livello nazionale per l’utilizzo di determinati prodotti negli impianti di digestione anaerobica, una materia nelle quale erano già intervenute in precedenza alcune Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto).
In base alle nuove disposizioni, al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi della normativa vigente per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. I predetti enti sono quindi chiamati a definire le disposizioni temporanee e le modalità di attuazione. Il gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità sanitaria competente, per la durata dell’emergenza è consentito poi agli imprenditori agricoli “l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonchà© l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno”.