GSE, più chiarezza su chi sia il produttore di biocarburanti avanzati e sulla richiesta di qualifica

GSE, più chiarezza su chi sia il produttore di biocarburanti avanzati e sulla richiesta di qualifica

In primo luogo la definizione di Produttore di biocarburanti avanzati, diversi dal biometano, identificato come "il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biocarburante e che ha stipulato direttamente con un Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all’articolo 7 del Decreto, uno o più contratti di fornitura per l’immissione in consumo nei trasporti", è opportuno  ricordare che la richiesta d’iscrizione al Portale GSE, propedeutica all’eventuale ammissione ai meccanismi incentivanti di cui al DM 2 marzo 2018deve essere presentata dal soggetto in possesso dei titoli autorizzativi, nonchà© nella titolarità  dell’impianto di produzione di biocarburanti avanzati, pena il mancato accoglimento della relativa richiesta.

Il GSE riconosce ai Produttori di biocarburanti avanzati la facoltà  di presentare la richiesta di qualifica anche in assenza della titolarità  dei contratti di fornitura con uno o più Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all’articolo 7 del citato DM e/o del contratto di acquisto delle materie prime, qualora siano rispettate le condizioni che seguono:

  • la richiesta di qualifica dovrà  essere corredata, tra l’altro, dal contratto di tolling (tradotto in italiano) stipulato tra il "Produttore" e il toller nell’ambito del quale il Produttore sia vincolato in via esclusiva alla cessione del Biocarburante avanzato al suddetto toller; 
  • la società  che stipula il contratto di tolling con il “Produttore” deve essere controllata al 100% dal “Produttore” o deve appartenere al medesimo gruppo societario; 
  • il toller dovrà  aver provveduto alla stipula di appositi contratti di fornitura direttamente con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all’articolo 7 del DM 2 marzo 2018, al fine di garantire l’immissione in consumo nei trasporti; 
  • il Produttore potrà  essere incentivato esclusivamente per la quantità  di biocarburante avanzato oggetto del suddetto contratto di tolling per la quale il Soggetto Obbligato aderente attesterà  l’acquisto e l’immissione in consumo nei trasporti; 
  • nel testo contrattuale, dovrà  essere individuato in maniera univoca l’impianto di trasformazione e specificati i rapporti che intercorrono tra le due società .