FOCUS: Ulteriori proroghe per scadenze ENEA, GSE ed ETS

FOCUS: Ulteriori proroghe per scadenze ENEA, GSE ed ETS

Di seguito un riepilogo di alcune delle variazioni intervenute in relazione all’emergenza covid-19.

Vista l’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso e considerati i provvedimenti approvati, il Mise ha comunicato la proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014 in calendario per il 31 marzo 2020.

Cosଠprecisa il Ministero: “Il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio 2020“.

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Il GSE, d’intesa con il Mise, ha pubblicato un lungo elenco dei procedimenti e dei connessi adempimenti in capo agli operatori che sono stati prorogati.

“La proroga non sarà  applicata ai procedimenti amministrativi che il GSE, sulla base dei documenti già  nella propria disponibilità , potrà  concludere con esito positivo.

I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio 2020.

I termini in tema di obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, in relazione agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, slittano dal 31 maggio al 22 luglio 2020.  

Viene inoltre prorogato, al 22 maggio 2020, la data di pubblicazione del bando previsto dall’articolo 40-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.

Sono state inoltre definite specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a cura degli operatori, anche con riferimento alla conclusione dei lavori, prevista con riferimento ai Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano”

A questo link è consultabile l’intero elenco dei procedimenti interessati.

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Il Comitato nazionale per la gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE ha emanato la deliberazione n. 44 del 25 marzo 2020 che ha chiarito le scadenze per comunicare le emissioni di CO2 in calendario normalmente per il 31 marzo di ogni anno.

Per i gestori degli impianti che svolgono le attività  rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 30/2013 e non ricadenti nell’elenco di cui all’allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (ricordiamo che tale decreto ha disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività  produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle espressamente menzionate nel predetto allegato I), il termine di adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013 deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e per tutta la durata delle stesse. Conseguentemente il termine per effettuare la comunicazione delle emissioni ai sensi dell’articolo 34, comma 2 è posticipato al 13 aprile 2020. Le stesse disposizioni si applicano anche a quei settori di attività  nei cui confronti siano eventualmente estese le misure urgenti di sospensione in una data successiva alla pubblicazione della predetta delibera del Comitato.

Per i gestori degli impianti che svolgono attività  rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 30/2013 e ricadenti nell’elenco di cui all’allegato I e per gli operatori aerei l’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 34, comma 2 del d.lgs. n. 30/2013 può avvenire secondo le modalità  semplificate entro il termine consueto. Resta fermo l’obbligo di integrare tale comunicazione secondo le modalità  ordinarie entro il termine de 13 aprile.

E’ fatta comunque salva la facoltà  per tutti i soggetti procedere secondo le modalità  ordinarie.

Sull’argomento segnaliamo anche un parere della Commissione Ue, successivo alla delibera, che chiede il rispetto della scadenza annuale (con alcune specifiche), ma soprattutto il rispetto della scadenza del 30 aprile 2020 per la restituzione delle quote.