03 Mar Entro il 31 marzo vanno comunicati ad ENEA i risparmi di energia del 2019
Il D.Lgs. 102/2014, all’art. 7 comma 8, prevede l’obbligo di comunicare ad ENEA i risparmi di energia conseguiti rispetto all’anno precedente nei siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica. I soggetti interessati sono quelli obbligati alle diagnosi secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e quelli che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001. La scadenza è fissata al 31 marzo 2020.
I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso (adempimento escluso se i risparmi non sono superiori all’1%). Da questi risparmi dovranno essere scorporate le tonnellate equivalenti di petrolio per le quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo, CAR compresa.
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