Energivori, la riforma tra aspetti positivi e criticità 

Energivori, la riforma tra aspetti positivi e criticità 

Nel 2019 sono circa 3.800 le imprese italiane che possono qualificarsi come “energivore” in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 dicembre 2017. Trattandosi di un riconoscimento che permette di accedere ad alcune significative agevolazioni economiche nell’ambito degli oneri generali applicati all’energia elettrica, emerge con evidenza l’importanza di conoscere e comprendere la complessa disciplina approntata.

Il decreto in oggetto ha innovato profondamente la materia accogliendo le indicazioni della Commissione europea. Ne è uscito un quadro regolamentare che presenta diversi aspetti positivi, ma anche alcune criticità .

Positivo si è rivelato l’ampliamento del perimetro delle imprese energivore, che ora ricomprende anche molte piccole e medie imprese, operazione resa possibile grazie all’abbassamento della soglia di consumo richiesta a un solo GWh/anno rispetto ai 2,4 GWh/anno precedenti. Purtroppo sono rimaste escluse le aziende che hanno un’incidenza rilevante dei costi energetici sul fatturato, ma che non hanno un codice attività  ricompreso negli elenchi approvati dalla Commissione Ue. Sul punto si è appreso che sono state numerose le segnalazioni inviate al Mise da parte di soggetti esclusi e qualcosa potrebbe cambiare dal 2021 visto che il ministero si è riservato la facoltà  di apportare alcune correzioni.

Un altro aspetto positivo è l’aumento dell’importo delle agevolazioni. Si consideri, ad esempio, che un’impresa che ricade nella classe FAT.1, quella più ampia, si è vista quasi triplicare lo sconto sugli oneri. Finalmente si è poi passati a un sistema che riconosce direttamente in fattura il beneficio economico. Infatti, si ha una riduzione automatica della componente tariffaria ASOS; tuttavia in questo modo l’entità  dell’agevolazione non è facilmente quantificabile, soprattutto per le imprese che rientrano nella classe di agevolazione VAL e che devono provvedere al versamento diretto della componente ASOS.

Resta ancora molto da fare sul tema delle modalità  di calcolo dell’intensità  elettrica e nello specifico del calcolo dei consumi energetici. Il decreto del 2017 chiedeva che, per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese, venissero elaborati dei parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore. A tal proposito risulteranno utili gli esiti del secondo ciclo di diagnosi energetiche attualmente in corso e che si concluderanno entro fine anno e che andranno ad accrescere, con i numerosi dati raccolti, i database dell’Enea.

Non va poi trascurato il nodo delle comunicazioni antimafia, un adempimento richiesto periodicamente alle imprese che accedono ad agevolazioni per importi superiori ai 150.000,00 euro e che sta causando molti rallentamenti nel disbrigo delle pratiche. Un obbligo che potrebbe avere notevoli margini di miglioramento considerato che attualmente un’impresa è tenuta a comunicare i medesimi dati a diversi enti e con la stessa modulistica.

Il 13 novembre si chiuderà  il portale per presentare le dichiarazioni da parte delle imprese che intendono chiedere le agevolazioni per il 2020. Si tratta di un passaggio delicato nel quale vanno comunicati determinati dati di bilancio e di consumo e che potrebbe presentare alcune insidie per determinate categorie di soggetti. Si pensi, ad esempio, a quelli che hanno effettuato delle trasformazioni societarie o che hanno il periodo di bilancio non coincidente con l’anno solare. Non è affatto infrequente che vengano comunicati dati errati, ciò comporta una “sospensione” della posizione amministrativa dell’impresa, il non riconoscimento temporaneo degli incentivi e una notevole perdita di tempo per effettuare le integrazioni o le correzioni richieste. Nel 2018 quasi il 30% delle posizioni aperte richiese ulteriori accertamenti da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.


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