27 Feb Elettricità : clienti domestici e non domestici in BT, dal 1° marzo prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per fatture ritardate e di conguaglio
La delibera 97/2018/R/com ha definito le prime misure che danno attuazione alla legge di bilancio 2018 in materia di fatturazione e misura per il settore dell’energia elettrica. “Nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (AGCM) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento AGCM si concluda con l’accertamento di una violazione”.
Si tratta di una misura adottata per porre termine alle cosiddette maxibollette, spesso imputabili a ritardi dei venditori per blocco della fatturazione o alla difficoltà di eseguire la lettura dei dati di misura.
In attesa di una riforma organica, che coinvolgerà anche il settore del gas, in prima battuta le nuove norme trovano applicazione per i clienti finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione.