Efficienza energetica, fondi per le PMI

Efficienza energetica, fondi per le PMI

àˆ stato pubblicato nella GU del 14 luglio il decreto legislativo 73/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, provvedimento che entrerà  in vigore il 29 luglio 2020. Segnaliamo in particolare due disposizioni adottate.

Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico dovrà  emanare dei bandi pubblici che finanzino l’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001. La cifra messa a disposizione è di 15 milioni di euro annui.

Nel decreto legge Semplificazioni si trova anche l’articolo 56 dedicato ad una “sanatoria” per i Titoli di Efficienza Energetica, meglio conosciuti come Certificati Bianchi. A spiegare le ragioni e il contenuto della disposizione è l’Onorevole Sut, membro della Commissione Attività  Produttive della Camera dei Deputati.

Con il dl si affronta “il tema dei poteri di controllo e sanzionamento del Gestore dei servizi energetici sugli incentivi per le rinnovabili. Un meccanismo che si è inceppato da quando il Gestore ha focalizzato il suo controllo su progetti di efficientamento ammessi tempo prima, ai sensi del decreto del Mise n. 65631 del 28.12.2012 e della Delibera EEN 09/11 dell’allora Autorità  per l’Energia Elettrica e il Gas. La conseguenza è stata la richiesta di documenti e informazioni non previsti dalle regole vigenti al momento dell’ammissione di molti progetti. Il risultato si è tradotto nel 97% di casi di annullamento dei provvedimenti di ammissione e/o nella revoca dei certificati stessi.

Per ovviare al problema ho ritenuto fondamentale contribuire a una norma regolatoria dei poteri del GSE, in cui si prevedesse la decadenza dagli incentivi solo in caso di presenza delle condizioni di Annullamento d’Ufficio, di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990".

Grazie alla nuova disposizione, “gli operatori economici titolari di progetti già  ammessi, ma colpiti da provvedimenti di annullamento del GSE intervenuti dopo il termine generale di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, potranno vedere i propri progetti riammessi al meccanismo dei TEE. Tranne, ovviamente, in casi particolari di condotte fraudolente o, comunque, penalmente rilevanti”.