DM Fer 1 e DL Semplificazioni, richiesto un miglioramento

DM Fer 1 e DL Semplificazioni, richiesto un miglioramento

Da parte di alcuni operatori di settore (Italia Solare) è stato chiesto di introdurre alcune modifiche al DM FER1 e di dar seguito alle previsioni del DL Semplificazioni.

Per quanto riguarda il DM FER1, si chiede di prorogare la durata del provvedimento, visti gli scarsi risultati sinora registrati, fino al 2025 incluso, considerando un target da approvare non inferiore ai 2.000 MWp/anno. Chiesto altresଠun incrementi di almeno 50 ‚¬/MWh del premio per gli impianti fotovoltaici che vengono installati in sostituzione di coperture di amianto. Con 12 ‚¬/MWh il tempo di ritorno è superiore ai 20 anni e i risultati registrati dimostrerebbero quanto si è lontani da risultati minimamente soddisfacenti.

E’ necessario prevedere “un premio anche per gli accumuli, la cui diffusione merita un significativo supporto, in ragione dell’importanza strategica che riveste al fine di sviluppare quella programmabilità  tanto necessaria al settore delle rinnovabili”. Un’ulteriore proposta di modifica riguarda l’inclusione in registri e aste degli impianti originatisi da potenziamento di impianti esistenti a condizioni specifiche e differenziate e di incentivare con modalità  di favore gli impianti abbinati ad accumulo.

Viene poi chiesto di dare seguito alle previsioni degli articoli 56 e 62 del DL Semplificazioni (76/2020). Molti enti locali non sarebbero informati delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione inizio lavori asseverata (art. 56) e quindi non la applicherebbero. “La dichiarazione, inoltre, deve valere non solo per l’installazione dei moduli sul tetto, ma anche per l’edificazione della cabina dove vengono installate tutte le apparecchiature funzionali all’impianto, ivi compresi gli accumuli”.

Si chiede anche un chiarimento sulla previsione dell’articolo 6 bis comma 3 del D. Lgs. 28/2011 riguardo alla esenzione dall’autorizzazione paesaggistica. “àˆ ragionevole ritenere che il riferimento agli immobili tutelati sia non a tutti i casi in cui vi sia un vincolo paesaggistico o culturale, ma ai soli casi in cui il vincolo si riferisce non all’area in cui l’immobile è inserito, ma all’immobile in sà©. Se cosଠnon fosse non si vede quale sarebbe il significato di esentare da autorizzazione paesaggistica solo gli impianti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”.