21 Apr Dal GSE: Impianti a biogas, confermate le decisioni delle Regioni
Ne avevamo scritto nelle nostre newsletter precedenti, ora interviene anche il GSE che comunica agli operatori che “potranno utilizzare il siero di latte negli impianti incentivati di produzione di energia elettrica alimentati a biogas“. Ricordiamo che questa era stata una decisione assunta da alcune Regioni per sostenere il settore lattiero caseario.
Il GSE passa poi a precisare le modalità tecniche. “L’operatore è tenuto a trasmettere un’istanza di Modifica della configurazione impianto, ai sensi delle “Procedure Operative di Gestione Esercizio degli impianti con incentivi diversi dal Conto Energia" utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico SIAD disponibile nel Portale Informatico del GSE.
All’istanza dovrà essere allegata:
- copia dei titoli originari all’esercizio dell’impianto e di autorizzazioni, nulla osta, comunicazioni previste dalle Disposizioni regionali per l’uso del “siero di latte";
- i contratti di conferimento del “siero di latte";
- la nota a firma del Legale Rappresentante con cui si riserva di integrare, esclusivamente mediante il SIAD, la documentazione trasmessa con quanto previsto dalle Procedure Operative.
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Il GSE ha reso disponibili le nuove Regole Tecniche di Funzionamento per il calcolo della mancata produzione eolica che entreranno in vigore dal 1° luglio 2020. L’obiettivo perseguito è stato quello di semplificare il processo di gestione dei contratti agevolando in particolare l’accesso degli operatori al meccanismo e garantendo maggior trasparenza informativa.
“I singoli Operatori, per ciascuna Unità di Produzione, potranno, dunque, delegare un soggetto terzo, incluso il Produttore, a svolgere le attività funzionali all’erogazione dei corrispettivi previsti e a inserire/avere accesso alle informazioni richieste nel Portale dedicato.
Saranno, inoltre, ridotti i tempi di presentazione delle istanze attraverso la dematerializzazione della documentazione e l’estrazione dei dati tecnici già inseriti nelle Convenzioni stipulate in precedenza, in caso di variazione dell’Utente del Dispacciamento”.