CSEA e agevolazioni energivori, più chiarezza sulla definizione di “imprese costituite da meno di un anno”

CSEA e agevolazioni energivori, più chiarezza sulla definizione di “imprese costituite da meno di un anno”

La prima circolare è la 19/2018 e non fa altro che ribadire quanto riportato nella deliberazione 339/2018/R/eel di cui abbiamo dato notizia settimana scorsa. Pertanto “il termine per la presentazione delle dichiarazioni è stato prorogato al 9 luglio 2018. Decorso inutilmente il suddetto termine, le imprese non potranno essere incluse nell’Elenco 2018. Si precisa che tale proroga al 9 luglio 2018 riguarda sia le imprese che si siano costituite nell’anno 2017, sia quelle costituite in annualità  precedenti al 2017. Si ricorda che, per le imprese costituite nel 2018, l’accesso al Portale sarà  consentito esclusivamente dal 30 settembre al 31 dicembre 2018 per l’anno di competenza 2019, fatto salvo il riconoscimento ex post delle agevolazioni per l’anno 2018 secondo le modalità  previste dalla Deliberazione 285/2018/R/eel“.

La seconda circolare, la numero 20/2018, prende in considerazione invece le nuove imprese costituite da meno di un anno e chiarisce che: “ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’anno di competenza n, nella definizione di “imprese costituite da meno di un anno”, di cui al decreto, viene ricompreso anche il soggetto giuridico costituito negli anni precedenti all’anno n-1 per il quale tuttavia l’attività  produttiva ed i consumi elettrici associati risultino differiti al medesimo anno n-1 o successivi, non disponendo di un dato di consumo triennale, in considerazione del fatto che ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è il profilo produttivo ed il consumo elettrico dell’impresa. Pertanto possono presentare la dichiarazione per l’anno 2018 le imprese che, pur essendo state costituite in anni precedenti al 2017, dalla data di costituzione non abbiano dato inizio all’attività  produttiva sino al 2017, a condizione che l’inattività  produttiva di tali soggetti sia evidente dal bilancio e trovi riscontro nell’andamento dei consumi di energia elettrica dell’impresa su tutti i punti di prelievo dalla rete pubblica ed anche in relazione all’eventuale autoconsumo”.