09 Ott Contratti EPC per pubblici edifici, nuovo documento da Eurostat
Importante novità per i contratti EPC (energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica) per la riqualificazione degli edifici pubblici; Eurostat è infatti intervenuta per rendere nuovamente interessanti questi strumenti con una nuova linea guida.
La Fire sull’argomento ha pubblicato un approfondimento specifico.
“FIRE ha sempre ribadito l’importanza dei contratti di rendimento energetico (EPC) per favorire la riqualificazione energetica di edifici e processi. Si tratta infatti di uno strumento che consente non solo di ottenere la garanzia delle prestazioni sui progetti di efficientamento energetico realizzato per la durata del contratto, ma anche di facilitare l’accesso alle risorse finanziarie di terzi, venendo incontro cosଠalle esigenze dei soggetti che non dispongono di sufficiente equity da investire.
Come evidenziato da FIRE in varie occasioni (articoli, conferenze, audizioni), il modello dei contratti di rendimento energetico era diventato piuttosto difficile da sfruttare per la pubblica amministrazione – sottoposta al patto di stabilità – in seguito all’emanazione nel 2015 delle linee guida Eurostat dedicate ai contratti EPC. Esse infatti imponevano, fra le condizioni per poter evitare di iscrivere a bilancio le spese di capitale collegate alla riqualificazione energetica, che l’importo delle stesse fosse superiore a metà del valore dell’immobile riqualificato, rendendo dunque l’off-balance un’ipotesi ardua da perseguire.
Per fortuna, in perfetta linea con la proposta di SEN, Eurostat è tornato sui suoi passi pubblicando una nuova linea guida lo scorso 19 settembre. L’approccio è completamente cambiato, è in sostanza la P.A. potrà più facilmente ricorrere al partenariato pubblico privato (PPP) e ad appalti di lavori senza dover iscrivere i costi di investimento a bilancio. L’importante è che siano verificate alcune condizioni, oltre ovviamente al fatto che le risorse economiche devono essere messe da un terzo (banca, fondo, ESCO, etc.).
La prima è che i rischi dell’intervento (performance, manutenzione, riqualificazione e gestione) devono tutti ricadere sul fornitore, che cosଠpuò sostanzialmente essere considerato il “vero” investitore. La seconda è che il canone verso il fornitore deve essere collegato alle performance dell’intervento, senza che vi siano canoni minimi garantiti. La terza è che, in caso di factoring, il fornitore non ceda al factor il credito pro soluto (trasferendo dunque in sostanza il rischio di prestazione all’amministrazione).
La nuova linea guida precisa inoltre che nel noleggio operativo possono essere considerate fuori bilancio sia le opere rimovibili che quelle non rimovibili, consentendo di includere anche l’involucro edilizio, anche qui introducendo una gradita revisione della visione precedente. Un altro aspetto interessante riguarda l’iscrizione a bilancio del bene al momento del riscatto: se è associato un costo a tale operazione, si tiene conto solo del valore residuo del bene, altrimenti si chiude con una partita di giro senza effetti sul bilancio dell’amministrazione.
Si tratta dunque di un deciso passo avanti, che offre opportunità alternative rispetto agli appalti di servizi tipo il servizio energia plus. Rimangono per l’applicazione del PPP i vincoli in merito al progetto definitivo richiesti dal nuovo codice degli appalti (una follia nell’ambito dell’EPC per la riqualificazione energetica), aspetto che presumibilmente favorirà il ricorso all’iniziativa privata”.