Comunità Energetiche Rinnovabili Forme giuridiche a confronto: pro e contro

Comunità Energetiche Rinnovabili Forme giuridiche a confronto: pro e contro

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il confronto tra forme giuridiche

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) rappresentano una risposta innovativa alle sfide della transizione energetica globale. Queste entità, ispirate a principi di sostenibilità, partecipazione comunitaria e produzione energetica da fonti rinnovabili, stanno emergendo come importanti attori nella generazione e distribuzione di energia. In Italia, come in altri paesi, la creazione di C.E.R. richiede la scelta di una forma giuridica adeguata, un passo fondamentale che comporta vantaggi e svantaggi unici.

LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA NELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

La creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile richiede la scelta di una forma giuridica che ne regoli l’organizzazione e il funzionamento. Questa decisione è fondamentale e deve essere presa in considerazione con attenzione. In Italia, come in molti altri paesi, esistono diverse forme giuridiche tra cui scegliere.
Di seguito, esamineremo alcune delle opzioni più comuni e analizzeremo i pro e i contro associati a ciascuna.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Le associazioni sono organizzazioni collettive senza scopo di lucro. Possono svolgere attività economiche accessorie, ma è loro preclusa la distribuzione di profitti tra i membri. Le associazioni possono essere riconosciute, ottenendo una personalità giuridica, o non riconosciute.

PRO:
– Semplicità di Costituzione: Le associazioni non riconosciute possono essere costituite senza vincoli di forma e senza la necessità di un atto pubblico.
– Partecipazione: Offrono un meccanismo flessibile per coinvolgere i membri nella gestione e nelle decisioni.
– Autonomia Patrimoniale Perfetta: Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, con il patrimonio degli associati separato da quello dell’ente.

CONTRO:
– Rischio Finanziario: Le associazioni prive di personalità giuridica possono comportare rischi finanziari per i membri, poiché le vicende dell’organizzazione possono avere impatto sul patrimonio delle persone coinvolte.
– Complessità per le Associazioni Riconosciute: Le associazioni riconosciute richiedono la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto che definisca dettagliatamente l’organizzazione e le regole di amministrazione.

Consorzi e Società consortili

I consorzi e le società consortili sono forme giuridiche che possono essere utilizzate per la creazione di C.E.R. Queste entità possono avere scopi mutualistici, ma possono anche perseguire fini di lucro. Sono spesso utilizzati quando è necessaria un’organizzazione comune per svolgere attività specifiche.

Scopo Non Necessariamente Lucrativo: Contrariamente a molte società commerciali, i consorzi e le società consortili non richiedono che lo scopo di lucro sia predominante. Questo li rende adatti alle C.E.R., che devono principalmente perseguire scopi ambientali e sociali.

PRO:
Possibilità di Attività Esterna: I consorzi possono svolgere attività sia interne, disciplinando i rapporti tra i membri, sia esterne, interagendo con terze parti. Questa flessibilità è utile per le C.E.R. che intendono partecipare al mercato dell’energia condivisa.
– Compatibilità con Obiettivi Mutualistici: Nonostante possano perseguire scopi lucrativi, i consorzi e le società consortili possono ancora mantenere uno scopo mutualistico, il che li rende adatti per le C.E.R. che mirano a beneficiare i propri membri e la comunità locale.

CONTRO:
– Complessità Giuridica: La struttura e la gestione dei consorzi e delle società consortili possono essere complesse, con regolamenti specifici e requisiti formali che richiedono attenzione.
– Possibili Conflitti Interni: Poiché coinvolgono più parti interessate, i consorzi possono essere soggetti a conflitti interni e sfide di governance. Le decisioni possono richiedere il consenso di tutti i membri, rallentando il processo decisionale.
– Limitazioni Statutarie: Le società consortili possono essere soggette a limitazioni statutarie, ad esempio, riguardo ai diritti di recesso, all’esclusione di membri, o alla distribuzione di utili. Queste restrizioni possono influenzare la flessibilità operativa delle C.E.R.

Cooperative

Le cooperative rappresentano un’altra forma giuridica che può essere adottata per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.). Le cooperative sono società a capitale variabile, il che significa che il capitale può aumentare o diminuire in base all’ingresso o all’uscita dei soci. Queste entità sono costituite per gestire in comune un’impresa con uno scopo mutualistico, il che le rende particolarmente adatte alla promozione della produzione energetica sostenibile.

PRO:
– Scopo Mutualistico: Le cooperative sono intrinsecamente orientate verso uno scopo mutualistico, il che le rende coerenti con l’obiettivo delle C.E.R. di fornire benefici alla comunità e ai propri membri.
– Partecipazione Diversificata: Possono coinvolgere sia persone fisiche che persone giuridiche come membri, offrendo flessibilità nell’adesione.
– Distribuzione Limitata degli Utili: Anche se le cooperative possono generare profitti, la distribuzione degli utili può essere limitata e secondaria, garantendo che gli interessi finanziari siano subordinati all’obiettivo mutualistico.

CONTRO:
– Atto Pubblico: La costituzione di una cooperativa richiede la redazione di un atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese, il che comporta una procedura formale.
– Numero Minimo dei Soci: In Italia, il numero minimo di soci richiesto per costituire una cooperativa è di 9, ma può essere ridotto a 3 nel caso di società a responsabilità limitata (SRL) e se i soci sono persone fisiche.
– Regole per la Partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche: Se le amministrazioni pubbliche desiderano partecipare a cooperative, sono soggette a regole specifiche che devono essere rispettate.

Fondazioni di partecipazioni

Le fondazioni di partecipazione rappresentano un modello atipico di fondazione che coniuga elementi personali e patrimoniali. Tuttavia, questo strumento è di difficile applicazione, soprattutto considerando la prevalenza della struttura di fondazione e la mancanza di una chiara disciplina normativa, tranne quanto stabilito nel Codice del Terzo Settore (Titolo IV).

PRO:
– Combinazione di Elementi: Queste fondazioni combinano l’elemento personale, tipico delle associazioni, con l’elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni, consentendo un’ampia flessibilità nell’organizzazione e nella gestione.

CONTRO:
– Atto Pubblico: Anche per la costituzione delle fondazioni di partecipazione è richiesto un atto pubblico, che comporta procedure formali.
– Patrimonio Minimo: Per le fondazioni del Terzo Settore, è richiesto un patrimonio minimo di €30.000 in fase di avvio.

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