
28 Ago Approvata la legge concorrenza: addio al servizio di tutela da luglio 2019
In primo luogo viene confermato il superamento del regime di tutela dal primo luglio 2019 prevedendo una serie di norme e di regole in grado di garantire un “ingresso consapevole” nel mercato mercato libero.
Viene poi incentivata la trasparenza dei mercati elettrico e del gas istituendo un elenco dei venditori e stabilendo i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione nell’elenco stesso.
In materi di controlli del Gse sui certificati bianchi si stabilisce la regola che, nei casi di riscontro di difformità , non per colpa del proponente, tra il progetto approvato e le previsioni normative vigenti alla data di presentazione dell’iniziativa, si debba procedere all’annullamento del provvedimento di rendicontazione o del riconoscimento dei titoli, senza però incidere sulle situazioni pregresse e consolidate.
Vediamo nel dettaglio l’articolo. “Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi.
Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Tali modalità si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.
Per quanto riguarda il piccolo fotovoltaico si salvaguarda la buona fede del richiedente e si stabilisce che, “al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione (in luogo della decadenza del sussidio), fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati”.