Aggiornata la definizione di impianto termico

Aggiornata la definizione di impianto termico

Il gruppo di lavoro sulle detrazioni fiscali dell’ENEA ha modificato la FAQ 9D – Ecobonus, relativa alla definizione di impianto termico. Il motivo risiede nella pubblicazione in GU del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48: “Attuazione della direttiva (UE)2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia€¦”.

Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che di seguito riportiamo:

impianto termico“: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonchà© gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità  immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.