10 Apr Agevolazioni imprese gasivore, pubblicato il decreto, si attendono ora le disposizioni di dettaglio
Dalla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo si apprende della pubblicazione sul portale del MiSE del decreto cosiddetto “gasivori” (decreto 2 marzo 2018 “Definizioni delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale in applicazione dell’art. 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 -Legge europea 2017”). Analizziamo di seguito i passaggi principali del provvedimento, in attesa che il quadro si definisca meglio.
Sono considerate imprese a forte consumo di gas le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno, ossia 94.582 Sm3 /anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (il riferimento è alla nota comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione Ue);
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità gasivora positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non inferiore al 20%.
Con successivo provvedimento del MiSE saranno definiti i livelli di agevolazione da calcolare in base all’intensità gasivora. E’ ammessa la cumulabilità con le agevolazioni per le imprese energivore a determinate condizioni.
A decorrere dal 1° luglio 2018 le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas naturale totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile saranno esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie REt e RE.
Sarà di competenza della CSEA, su indicazione ARERA, gestire gli elenchi delle imprese gasivore.
Per calcolare il consumo standard di gas naturale delle imprese a forte consumo di gas naturale verranno utilizzati i parametri di riferimento per l’efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore che verranno raccolti dall’ENEA.