Agevolazioni: bonus facciate, chiarimenti sulla detraibilità  delle spese

Agevolazioni: bonus facciate, chiarimenti sulla detraibilità  delle spese

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risposte in materia di detrazione fiscale per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto "Bonus facciate").

Nella prima, del 31 agosto (link), dopo aver ricordato che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi ed anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione, ha poi cosଠspecificato.

“Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresଠper le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonchà© per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso”.

Nella seconda risposta, del primo settembre (link), ha poi chiarito che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, “il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada”.

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Da tempo atteso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre il decreto del ministero dell’Ambiente 14 agosto 2020 “Programma sperimentale buono mobilità  – anno 2020“. Si tratta del provvedimento che attua il cosiddetto “bonus bici“.

A ciascun beneficiario è riconosciuto un buono mobilità  pari al 60 per cento della spesa sostenuta dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e, comunque, in misura non superiore a euro 500.

Il buono mobilità  può essere utilizzato per:

  • l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
  • l’acquisto di veicoli per la mobilità  personale a propulsione prevalentemente elettrica;
  • l’utilizzo dei servizi di mobilità  condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

I buoni mobilità  sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020.

Le domande vanno presentate attraverso l’applicativo dedicato, dal 4 novembre al 31 dicembre.